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Ordinanza — n. 33737/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33737/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16/12/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti applicava ad Antonio Piccolo - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di dieci mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 8 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33737/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'assenza di motivazione in punto di responsabilità.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda fatture fittizie scopi fiscali pena convenzionale pene e misure

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 16/12/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti applicava ad Antonio Piccolo - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO ANTONIO nato a BRA il 21/07/1979 avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTI(dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/12/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti applicava ad Antonio Piccolo - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di dieci mesi di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 8 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'assenza di motivazione in punto di responsabilità.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R