Ordinanza — n. 33733/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 4/6/2021, il Tribunale di Napoli dichiarava Marian Demianuk e Micola Sadruce colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. Igs. n. 152 del 2006, e li condannava ciascuno alla pena di cinquemila euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMIANUK MARIAN nato il 19/04/1984 SADRUCE MICOLA nato il 20/09/1983 avverso la sentenza del 04/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; •
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4/6/2021, il Tribunale di Napoli dichiarava Marian Demianuk e Micola Sadruce colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett.
a) e b), d. Igs. n. 152 del 2006, e li condannava ciascuno alla pena di cinquemila euro.
2. Propongono appello, poi convertito in ricorso per cassazione, i due imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'assoluzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'impugnazione risulta inammissibile, perché proposta da un avvocato - Valentina Esposito del foro di Napoli - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così/dèiso in Roma, il 15 luglio 2022 Il igliere estens