Cassation court dismisses appeal claiming sentencing should follow old statutory minimums after Constitutional Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court correctly set the sentence based on new statutory limits following a Constitutional Court decision. The appellant argued the sentence should have adhered to the previous minimums, but the court found the new quantification fully adequate given the drug quantity and defendant's role. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; After a Constitutional Court ruling modifies statutory minimums, the trial judge must determine the penalty based on the new limits without being bound to the old minimums, provided the new sentence is logically motivated and adequate to the crime's gravity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA MARCO nato a UDINE il 13/08/1977 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/3/2021, la Corte di appello di Trieste pronunciandosi in sede di rinvio - rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a Marco Alta e Rosario Asencio Yuleisy Elisabeth dal G.u.p. del Tribunale di Udine, con pronuncia del 15/2/2017 emessa in ordine ai reati,g1j, cui ago, contestazione. py1T-A- r“-f( e ' - ì 2. Propone ricorso per cassazione l'imputatarerfriezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Il Collegio di appello è stato chiamato dalla Corte di cassazione (n. 47199/2019) a rideterminare la pena in esito alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale. A tale proposito, la base è stata individuata in sei anni e sei mesi di reclusione, cioè in misura di poco superiore al (nuovo) minimo edittale; questa misura è stata ritenuta adeguata alla gravità del fatto, alla luce del quantitativo di cocaina oggetto di spedizione (240+149,5 grammi), del ruolo ricoperto dal ricorrente nella realizzazione degli illeciti, della condotta di vita del soggetto e dei suoi precedenti penali; è stato applicato un aumento contenuto a titolo di continuazione (quattro mesi per il reato sub 1 e due mesi per quello sub 2); è stata applicata, ovviamente, la riduzione per il rito abbreviato.
5. Tanto premesso, la Corte osserva che tale quantificazione della pena appare pienamente adeguata, motivata e sostenuta da solido argomento. In senso contrario, peraltro, non può accogliersi la tesi difensiva secondo cui la sentenza - in sede di rinvio - avrebbe dovuto muovere dal minimo edittale, così come aveva fatto lo stesso Collegio nella decisione poi annullata: a seguito della sentenza della Corte costituzionale, infatti, il Giudice del merito è stato chiamato a determinare la pena alla luce dei nuovi limiti edittali, e a darne conto con motivazione logica e congrua, senza alcun obbligo di attenersi ai minimi di legge come avvenuto in presenza di altri limiti, ormai venuti meno.
6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15 luglio 2022 Il C st Here