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Ordinanza — n. 33718/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33718/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20/9/2021, la Corte di appello di Milano, ai fini qui di interesse, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano il 3/5/2021, che aveva condannato Mauro Gabriele Betti alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33718/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si osserva, infatti, che, come ogni reato a dolo specifico, con riferimento al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non è necessario che la finalità prevista dalla norma, ossia il fine di evasione, sia effettivamente conseguita dall'agente, essendo sufficiente che l'azione posta in essere sia idonea al suo raggiungimento. Su queste basi, la Corte di merito ha correttamente rilevato che la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti (tali ritenute in termini sia oggettivi che soggettivi) - circostanza che il ricorrente non contesta - era idonea a permettere l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere dal raggiungimento effettivo dello scopo.

Parole chiave

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neutralità dell'imposta elusione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione operazioni imponibili fatture fittizie omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTI MAURO GABRIELE nato a ADRARA SAN ROCCO il 27/01/1950 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20/9/2021, la Corte di appello di Milano, ai fini qui di interesse, confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano il 3/5/2021, che aveva condannato Mauro Gabriele Betti alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico, posto che le operazioni contestate sarebbe fiscalmente neutre in quanto l'emissione di fatture avrebbe comportato per la History Costruzioni un'entrata fiscale soggetta a tassazione, così come sarebbe stata oggetto di tassazione l'emissione di fatture da parte di Zaccaria Gagni.

3. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici della Corte di merito.

4. Si osserva, infatti, che, come ogni reato a dolo specifico, con riferimento al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non è necessario che la finalità prevista dalla norma, ossia il fine di evasione, sia effettivamente conseguita dall'agente, essendo sufficiente che l'azione posta in essere sia idonea al suo raggiungimento. Su queste basi, la Corte di merito ha correttamente rilevato che la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti (tali ritenute in termini sia oggettivi che soggettivi) - circostanza che il ricorrente non contesta - era idonea a permettere l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, a prescindere dal raggiungimento effettivo dello scopo.

Del resto, l'intera operazione illecita - si ribadisce, in fatto estranea a contestazione - risultava posta in essere al solo fine di consentire a terzi l'evasione, e gli elementi probatori richiamati in sentenza (pagg. 5-6) lo confermano in modo del tutto congruo e solido, senza peraltro ricevere alcuna smentita di pari efficacia. Si tratta, dunque, di una motivazione immune da errori di diritto e non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così