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Ordinanza — n. 33717/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33717/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILI FEDERICO nato a FANO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; 1, Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. il 25/11/2021, il G.i.p. del Tribunale di Fermo applicava a Federico Gentili la pena concordata per due violazioni all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo altresì ai sensi dell'art. 12- bis del medesimo d.lgs. la confisca diretta della somma di euro 330.166,23 quale profitto del reato e per equivalente nei confronti dell'imputato, per il valore corrispondente, ove la confisca del profitto non sia possibile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33717/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il 25/11/2021, il G.i.p. del Tribunale di Fermo applicava a Federico Gentili la pena concordata per due violazioni all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo altresì ai sensi dell'art. 12- bis del medesimo d.lgs. la confisca diretta della somma di euro 330.166,23 quale profitto del reato e per equivalente nei confronti dell'imputato, per il valore corrispondente, ove la confisca del profitto non sia possibile.

Parole chiave

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notifica della situazione patrimoniale principio della trasparenza sostanza non dichiarata danno patrimoniale procurato con astuzia patrimonio del fondo d'investimento partecipazione all'utile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1, Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILI FEDERICO nato a FANO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. il 25/11/2021, il G.i.p. del Tribunale di Fermo applicava a Federico Gentili la pena concordata per due violazioni all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo altresì ai sensi dell'art. 12- bis del medesimo d.lgs. la confisca diretta della somma di euro 330.166,23 quale profitto del reato e per equivalente nei confronti dell'imputato, per il valore corrispondente, ove la confisca del profitto non sia possibile.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro, disposta dal Tribunale con mere formule di stile, senza considerare che dagli atti emergerebbe la presenza di un socio e che la società avrebbe optato per il regime di tassazione per trasparenza, secondo cui il reddito va imputato ai soci in base alla loro partecipazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Si osserva, invero, che l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nel caso di sentenza di condanna ovvero emessa, come nella specie, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., prevede come obbligatoria la confisca dei beni che costituisco il profitto del reato - confisca che è "sempre ordinata" - sicché il giudice non è tenuto a motivare in ordine all'an, dovendo unicamente accertare che, appunto, il profitto del reato sia la conseguenza di uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

5. Quanto al secondo profilo dedotto, il ricorrente non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerící, Rv. 258342).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/06/2022 Il Con5i9 er