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Ordinanza — n. 33709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27/11/2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 17/7/2018 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Daniele Maestrami quanto al capo A), perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena per il capo B) nei termini del dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile; ne consegue, peraltro, l'irrilevanza della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia di appello, dato che la pronuncia qui adottata impedisce la formazione del rapporto processuale. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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pagamenti rateali tardivo pagamento delle spese imputazione dei pagamenti pagamento degli arretrati conteggio dei premi calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAESTRAMI DANIELE nato a LOIANO il 22/11/1953 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27/11/2020, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 17/7/2018 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Daniele Maestrami quanto al capo A), perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena per il capo B) nei termini del dispositivo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe confermato la condanna con argomento viziato, ossia in forza della sola presentazione dei modelli 770. Si eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione dello stesso reato, maturata il 3/2/2021. In subordine, si chiede ridursi la pena, mantenendo i benefici di legge.

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, la Corte osserva che la sentenza ha correttamente preso in esame la questione della prova a fondamento del delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e l'ha superata con argomento del tutto congruo e logico. Rilevato - come da gravame - che per le condotte anteriori alla novella di cui alla I. n. 158 del 2015 non era sufficiente la dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro, la sentenza ha evidenziato che, nel caso di specie, alle stesse dichiarazioni doveva aggiungersi il piano di rateizzazione concordato dal ricorrente proprio con riguardo ai debiti in esame, poi eseguito; quel che, con argomento logico, doveva ritenersi sufficiente a provare l'effettiva esecuzione delle ritenute, pena, diversamente, un comportamento palesemente contraddittorio.

5. Nessun seguito, poi, può esser dato alla richiesta - rivolta proprio a questo Giudice - di rideterminare la pena inflitta, non sussistendo alcun potere di tale genere in capo alla Corte di legittimità.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile; ne consegue, peraltro, l'irrilevanza della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia di appello, dato che la pronuncia qui adottata impedisce la formazione del rapporto processuale. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 giugno 2022 Il li