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Ordinanza — n. 33695/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of grounds under Art. 448 c.p.p. regarding plea agreement appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court's application of a plea agreement sentence was correct. The appellant argued for a violation of Article 111 of the Constitution and the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that appeals against plea agreements are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning or non-appealable acquittal issues.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentences resulting from plea agreements are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general defects in reasoning or non-appealable acquittal grounds.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible appeal legal qualification error acquittal grounds Cassation procedure motivi che possono invocarsi motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
111 Cost., in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 111, Cost.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 697 cod. pen
(capo C), art. 697 cod. pen.
art. 111 Cost
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
111 Cost., in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
Ritenuto, infatti, che è orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
3.1.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS MASSIMO nato a ROMA il 09/04/1960 avverso la sentenza del 04/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAvo,v dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha applicato, su concorde richiesta delle parti; a Massimo De Santis la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro quattordicimila di multa, previa esclusione della recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione, in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, 99 , quarto comma , cod. pen. (capo A), artt. 648, 99, comma 2, cod. pen. (capo B), art. 612, secondo comma, 339, 99 quarto comma, cod. pen. (capo C), art. 697 cod. pen. (capo D).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.1. Considerato che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Ritenuto, infatti, che è orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale l'intervento del giudice, rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, va limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati; il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non rilevati nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. 2.2.Ritenuto che, dunque, non è consentita alcuna censura, quanto al rilevato difetto di motivazione, circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) e che, all'inammissibilità dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi devoluti, oltre al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consiglier