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Ordinanza — n. 33694/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on illegal detention charges due to procedural inadmissibility regarding service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Dmitri Dimov's appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding procedural violations. Dimov argued that service of process was invalid because he refused to sign an identification record and his appointed lawyer had withdrawn without replacement. The court ruled that an unsigned record without a stated reason for refusal remains valid, and the defendant's behavior cannot be interpreted as revoking the domicile declaration.

Regesto Legislator

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Art. 178 lett. c, 180, 162 cod. proc. pen.: A refusal to sign a record without a specific reason does not invalidate the document or the domicile declaration made therein.

Parole chiave

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illegal detention service of process domicile declaration procedural inadmissibility unsigned record withdrawal of counsel Cassa delle ammende soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 lett. c cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 162 cod. proc. pen.
Art. 10-bis d Igs. n. 286 del 1998
Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Ancona ha condannato Dmitri Dimov alla pena di euro tremilaquattrocento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d Igs. n. 286 del 1998 per essersi trattenuto, senza titolo, sul territorio nazionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021
Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019
281931 Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMOV DMITRI nato il 29/02/1988 avverso la sentenza del 26/10/2021 del GIUDICE DI PACE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Ancona ha condannato Dmitri Dimov alla pena di euro tremilaquattrocento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d Igs. n. 286 del 1998 per essersi trattenuto, senza titolo, sul territorio nazionale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (artt. 178, lett. c), 180, 162 cod. proc. pen.) per essere avvenuta la citazione a giudizio, al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, Avv. S. Pennucci, in sede di identificazione in data 8 luglio 2020, a seguito di verbale che l'indagato aveva rifiutato di firmare, difensore che, peraltro, aveva, poi, rinunciato al mandato, senza essere sostituito da difensore di ufficio. 2.1. Considerato che, nel caso al vaglio, il rifiuto a sottoscrivere l'atto non è giustificato, né in base a circostanze indicate nel suddetto verbale, né specificate con il ricorso. 2.2.Ritenuto, che in tema di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore o effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che, poi, rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Rv. 281931 Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Rv. 2778279).

3. Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e che, all'inammissibilità dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore