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Ordinanza — n. 33693/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33693/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33693/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BOCCHIARO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/04/1950 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO Ldato avviso–a-TITtTar—tir3 udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da Giuseppe Lo Bocchiaro, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto la limitazione, adottata dall'Amministrazione penitenziaria, nei confronti del predetto in ordine ai generi alimentari che richiedono cottura di cui è consentito l'acquisto, contenuti al "modello 72".

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33693/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VITERBO Ldato avviso–a-TITtTar—tir3 udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da Giuseppe Lo Bocchiaro, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto la limitazione, adottata dall'Amministrazione penitenziaria, nei confronti del predetto in ordine ai generi alimentari che richiedono cottura di cui è consentito l'acquisto, contenuti al "modello 72".

Parole chiave

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amministrazione penitenziaria regime penitenziario ammutinamento di detenuti proporzionalità della detenzione legislazione alimentare diritti del detenuto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BOCCHIARO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/04/1950 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO Ldato avviso–a-TITtTar—tir3 udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da Giuseppe Lo Bocchiaro, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto la limitazione, adottata dall'Amministrazione penitenziaria, nei confronti del predetto in ordine ai generi alimentari che richiedono cottura di cui è consentito l'acquisto, contenuti al "modello 72".

2. Considerato che avverso il provvedimento decritto ricorre il condannato il quale, personalmente, ha adito il Tribunale di sorveglianza di Roma lamentando in sostanza, la violazione del diritto del detenuto in regime differenziato di ricevere, acquistandoli, gli stessi beni di cui al "modello 72" ai quali hanno accesso gli altri detenuti. 2.1. Ritenuto che questa Corte, premesso che la posizione tutelata è di diritto soggettivo, quanto agli effetti procedimentali di cui all'art. 35-bis Ord. pen. (Sez. 1, n 33917 del 15/07/2021, Rv. 281794; conf. n. 26274 del 2021 Rv. 281618) ha affermato che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato.

3. Considerato che, quindi, l'impugnazione deve essere qualificata come reclamo e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza competente. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il