Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33690/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 13/11/2020 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO --- ato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo proposto da Giovanni Di Giacomo, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., relativamente al silenzio rifiuto dell'Amministrazione penitenziaria, in ordine all'istanza di usare il servizio fax o posta elettronica per comunicare con i familiari.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato pertanto, che l'originaria istanza del detenuto è inquadrabile nella categoria del reclamo generico (ex art. 35 Ord. pen.) e che non è impugnabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reso all'esito. 3.2. Rilevato, in ogni caso, che il ricorso per cassazione risulta proposto personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto alla corrispondenza corrispondenza con il difensore regime di segreto espulsione di familiari detenzione in stato d'isolamento amministrazione penitenziaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 13/11/2020 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO --- ato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha rigettato il reclamo proposto da Giovanni Di Giacomo, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., relativamente al silenzio rifiuto dell'Amministrazione penitenziaria, in ordine all'istanza di usare il servizio fax o posta elettronica per comunicare con i familiari.

2. Considerato che avverso il provvedimento indicato ricorre il condannato personalmente insistendo per l'accoglimento della richiesta, come accaduto in altri istituti penitenziari, considerando il servizio mail equiparabile al servizio telefonico e svolgendo ulteriori considerazioni per quello fax.

3. Rilevato che l'impugnazione ha ad oggetto un provvedimento emesso da Magistrato di sorveglianza, pur all'esito di comparizione delle parti (sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 ottobre 2020) attinente ad argomenti non considerati, in altri casi analoghi all'esame di questa Corte di legittimità, come inerenti a diritti soggettivi (Sez. 1, ord. n. 31315 del 1/07/2021, Turiano, non massimata, la quale ha ritenuto mero interesse di fatto, privo di tutela, quello a ricevere in restituzione una pinzetta in metallo, in quanto indicata come necessaria per la cura della persona e il conseguente diritto alla salute e quella esercitata dall'Amministrazione, un'attività amministrativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di adoperarsi, sicché soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della pubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l'interesse del detenuto a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.). 3.1.

Considerato pertanto, che l'originaria istanza del detenuto è inquadrabile nella categoria del reclamo generico (ex art. 35 Ord. pen.) e che non è impugnabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reso all'esito. 3.2. Rilevato, in ogni caso, che il ricorso per cassazione risulta proposto personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.3. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere es