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Ordinanza — n. 33688/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33688/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: °te TUSHAJ MARINGLEN nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOp,morti,) dato avviso alle parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a Maringlen Tushaj la pena di anni uno, mesi due giorni dieci di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, art. 61 n. 2 cod. pen. (capo 3); art. 703 cod. pen. (capo 4), con la recidiva qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 703 cod. pen; Ordinanza — n. 33688/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta recidiva. 2.1. Ritenuto che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Parole chiave

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pericolo di reiterazione pene condizionali aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti sanzione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 703 cod. pen
(capo 3); art. 703 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: °te TUSHAJ MARINGLEN nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOp,morti,) dato avviso alle parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a Maringlen Tushaj la pena di anni uno, mesi due giorni dieci di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, art. 61 n. 2 cod. pen. (capo 3); art. 703 cod. pen. (capo 4), con la recidiva qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

2. Considerato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta recidiva. 2.1. Ritenuto che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Ritenuto, infatti, che è orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale l'intervento del giudice, rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, va limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati; il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non rilevati nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. 2.2.

Ritenuto che, dunque, non è consentita alcuna censura, quanto al rilevato difetto di motivazione in relazione alla circostanza aggravante peraltro considerata dalle parti nella determinazione del calcolo della pena concordata.

3. Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) e che, all'inammissibilità dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere est