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Ordinanza — n. 33685/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33685/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA iba J3( A tuo i sul ricorso proposto da: BASCO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 17/08/1969 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOK..nrs,k-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha respinto il reclamo proposto da Antonio Basco, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., relativamente alle lamentate cattive condizioni della camera detentiva per mancata tinteggiatura e al diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria a ricevere una coperta economica e una pinzetta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che avverso il provvedimento indicato ricorre il condannato personalmente, insistendo per l'accoglimento della richiesta, come accaduto per altri detenuti in regime differenziato, lamentando disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 della Cost. quanto alla mancata tinteggiatura e negando la paventata violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, in relazione al diniego a ricevere i beni indicati.

Parole chiave

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condizioni di vita stato di bisogno alloggio insalubre regime penitenziario amministrazione penitenziaria diritti del detenuto
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Testo completo

seguente ORDINANZA iba J3( A tuo i sul ricorso proposto da: BASCO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 17/08/1969 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOK..nrs,k-dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha respinto il reclamo proposto da Antonio Basco, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., relativamente alle lamentate cattive condizioni della camera detentiva per mancata tinteggiatura e al diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria a ricevere una coperta economica e una pinzetta.

2. Considerato che avverso il provvedimento indicato ricorre il condannato personalmente, insistendo per l'accoglimento della richiesta, come accaduto per altri detenuti in regime differenziato, lamentando disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 della Cost. quanto alla mancata tinteggiatura e negando la paventata violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, in relazione al diniego a ricevere i beni indicati.

3. Rilevato che l'impugnazione ha ad oggetto un provvedimento emesso da Magistrato di sorveglianza, pur all'esito di comparizione delle parti, ma attinente ad argomenti non considerati, in altri casi analoghi all'esame di questa Corte di legittimità, come inerenti a diritti soggettivi (Sez. 1, ord. n. 31315 del 1/07/2021, Turiano, non massimata, la quale ha ritenuto mero interesse di fatto, privo di tutela, quello a ricevere in restituzione una pinzetta in metallo, in quanto indicata come necessaria per la cura della persona e il conseguente diritto alla salute e quella esercitata dall'Amministrazione, un'attività amministrativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di adoperarsi, sicché soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della pubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l'interesse del detenuto a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.). 3.1.

Considerato pertanto, che l'originaria istanza del detenuto è inquadrabile nella categoria del reclamo generico (ex art. 35 Ord. pen.) e che non è impugnabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reso all'esito. 3.2. Rilevato, in ogni caso, che il ricorso risulta proposto personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.3. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consiglier