Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for generic mitigating circumstances denial and recidivism issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Noufir Hicham and Pepa Arben inadmissible regarding their criminal convictions. The defendants argued for generic mitigating circumstances and the suspension of sentence, claiming errors in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the law does not require judges to evaluate every specific mitigating factor individually, provided they explain the overall negative assessment of the personality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; In denying generic mitigating circumstances, the court need not analyze each element separately but may base the decision on the absence of positive elements or prior criminal record, as long as a judgment of disvalue regarding the personality is expressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NOUFIR HICHAM nato il 16/03/1979 PEPA ARBEN nato il 26/12/1992 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Modena in data 1 ottobre 2020, nei confronti di Noufir Hicham e Pepa Arben alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 3000 di multa per il primo e a quella di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1800 di multa, per il secondo, con la diminuente del rito abbreviato, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ritenuta quanto al capo 2, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. 2.Considerato che avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti di impugnazione, per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo, entrambi, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché, il primo, anche l'erronea applicazione della legge penare quanto alla mancata esclusione della recidiva ed il secondo vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.
3. Rilevato che i ricorsi sono fondati su motivi non consentiti, posto che attingono il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e alla motivazione offerta sul punto, a fronte della costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) secondo la quale, in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. 3.1.
Rilevato che, nel caso al vaglio, detta motivazione risulta espressa a pag. 4 e ss. della sentenza impugnata, nonché considerato che i residui motivi di ricorso sono reiterativi di corrispondenti motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e logico, privo di censure di ogni tipo (cfr. pag. 5 ove sussiste congrua motivazione sia in relazione al diniego dell'esclusione della recidiva contestata a Noufir, sia in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena per Pepa). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna, per ciascuno, al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consiglier