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Ordinanza — n. 33666/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33666/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE EL HADJI nato il 01/01/1956 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata, nell'interesse di Ndiaye El Hadji, in relazione all'esecuzione della pena di anni due mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari del 14 febbraio 2018. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33666/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata, nell'interesse di Ndiaye El Hadji, in relazione all'esecuzione della pena di anni due mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari del 14 febbraio 2018. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

Parole chiave

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contraffazione di merci eccezione di illegalità traffico qualificato di stupefacenti uso di false generalità falso certificato medico capacità di subire la carcerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE EL HADJI nato il 01/01/1956 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata, nell'interesse di Ndiaye El Hadji, in relazione all'esecuzione della pena di anni due mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari del 14 febbraio 2018. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

G. Brandi Cordasco Salmena, proponendo censure (vizio di motivazione, violazione dei principi del giusto processo) manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191) secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni. 3.Rilevato che infatti, il provvedimento censurato evidenzia l'avvenuto trasferimento nel paese di origine del condannato, circostanza che secondo la relazione UEPE richiamata dal Tribunale, non ha consentito lo svolgimento della necessaria indagine socio-familiare e che è avversata dal ricorrente con ragionamento in fatto, deducendo motivi che avrebbero legittimato la partenza per il Senegal giustificando come momentanea l'assenza (incontestata) del ricorrente dal territorio nazionale. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr