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Ordinanza — n. 33663/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison sentence due to lack of specific evidence regarding social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33663/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Amarildo Cuni inadmissible for failing to specifically address the Tribunal's reasoning. The lower court rejected alternative measures because the appellant's social danger was deemed high due to drug offenses, lack of work, and criminal lifestyle. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 666, comma 7, cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance tribunal order is inadmissible if it does not specifically confront the factual and legal grounds of the contested decision.

Parole chiave

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surveillance appeal inadmissibility specific confrontation social danger alternative measures court costs drug offenses detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato altresì, che alla richiesta di sospensiva non si provvede stante l'esito del presente procedimento, concluso con declaratoria di inammissibilità che rende, all'attualità, superflua ogni valutazione in ordine alla previsione di cui all'art. 666, comma 7, cod.
Art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Considerato altresì, che alla richiesta di sospensiva non si provvede stante l'esito del presente procedimento, concluso con declaratoria di inammissibilità che rende, all'attualità, superflua ogni valutazione in ordine alla previsione di cui all'art. 666, comma 7, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNI AMARILDO nato il 30/05/1996 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. o, in subordine, di detenzione domiciliare, avanzate da Amarildo Cuni in relazione all'esecuzione della pena detentiva residua di anni due mesi otto giorni ventidue di reclusione, di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata n. 74/2021, per reati di illecita cessione di sostanza stupefacente. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv.

G. Gaelota denunciando mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, chiedendo altresì, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata ordinanza con la quale viene disposta la carcerazione. 3.Rilevato che i motivi addotti a sostegno del ricorso non si confrontano, specificamente, con la motivazione del provvedimento censurato (cfr. pag. 3), la quale valorizza al di là dell'esistenza di un domicilio idoneo ed effettivo, risultando le misure alternative inidonee a prevenire il pericolo di recidiva, tenuto conto della pericolosità sociale del condannato, considerando i precedenti penali e giudiziari l'assenza di regolare attività lavorativa, ad onta del tenore di vita elevato, l'inserimento in ambienti di criminalità locale, l'assenza di revisione, in chiave critica, della condotta. 3.1.

Considerato altresì, che alla richiesta di sospensiva non si provvede stante l'esito del presente procedimento, concluso con declaratoria di inammissibilità che rende, all'attualità, superflua ogni valutazione in ordine alla previsione di cui all'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere estensor