Italian court dismisses appeal as execution order replaced, rendering original fine calculation interest-deficient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the execution judge correctly identified that a new concurrent sentence order rendered the previous one obsolete. The convicted applicant argued that the original fine calculation lacked interest due to procedural delays, but the court found no prejudice since the new order superseded the old one entirely. Consequently, the appeal was rejected as lacking merit, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 663 c.p.p.: When a new execution order is issued, it replaces the previous one, rendering any prior proceedings regarding that specific order void and depriving the appeal of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Alessio Attanasio, avverso la determinazione del "fine pena" come calcolato dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 365/2016 SIEP, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato emesso, nelle more della trattazione del procedimento di esecuzione, nuovo provvedimento di determinazione di pene concorrenti, in data 2 luglio 2020.
2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. M. T. A. Pintus, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 591, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen.
3. Reputato che all'emissione del nuovo ordine di esecuzione va riconnessa la caducazione di ogni effetto generato dal precedente e che, dalla lettura complessiva del provvedimento impugnato, deriva che il giudice dell'esecuzione ha espressamente concluso nel senso di non prendere in alcun modo in esame il merito, per la rilevata sostituzione e caducazione dell'ordine di esecuzione, a cui ha riconnesso la decisione della sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. Rilevato che l'orientamento richiamato con il ricorso (tra le altri, Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro, Rv. 276488) secondo il quale il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo, si attaglia al caso in esame, posto che il provvedimento impugnato costituisce pronuncia che espressamente conclude nel senso di non prendere in esame il merito per la rilevata sostituzione e caducazione dell'ordine di esecuzione. 3.2.
Considerato, quindi, che al di là degli obiter contenuti nella motivazione, al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché effettivamente vi è sopravvenuta carenza di interesse posto alla base dell'incidente di esecuzione proposto presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consiglier