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Ordinanza — n. 33653/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33653/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33653/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELUCCI MAURIZIO nato a TARANTO il 26/11/1972 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; E IN DIRITTO 1. Rilevato che l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Maurizio Mellucci, di rideterminazione della pena irrogata con sentenza del medesimo Tribunale, emessa il 30 giugno 2014, divenuta irrevocabile in data 18 luglio 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33653/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia avv. A. De Filippis, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, ma che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per plurime ragioni. 2.1. Rilevato che, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. il ricorso è inammissibile in quanto è sopraggiunta rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia fatta pervenire a mezzo p.e.c. 3 maggio 2022, da parte del difensore avv.

Parole chiave

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esecuzione della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena remissione della pena sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELUCCI MAURIZIO nato a TARANTO il 26/11/1972 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rilevato che l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Maurizio Mellucci, di rideterminazione della pena irrogata con sentenza del medesimo Tribunale, emessa il 30 giugno 2014, divenuta irrevocabile in data 18 luglio 2017.

2. Considerato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia avv. A. De Filippis, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, ma che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per plurime ragioni. 2.1. Rilevato che, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. il ricorso è inammissibile in quanto è sopraggiunta rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia fatta pervenire a mezzo p.e.c. 3 maggio 2022, da parte del difensore avv.

A. De Filippis), rispetto alla quale agli atti risultano allegate procure speciali rilasciate dal condannato in data 27 settembre 2021 e 17 novembre 2021, relative anche alla fase esecutiva, con conferimento al procuratore speciale, avv. A. De Filippis, "di ogni potere, diritto e facoltà inerenti il mandato" (cfr. Sez. U, Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 nel senso che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga). 3.1.

Reputato, in ogni caso, che il ricorso si appalesa manifestamente infondato, in quanto i motivi prospettati non sono consentiti in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, immuni da vizi di illogicità manifesta e di censure di ogni tipo.

4. Considerato che all'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende da determinarsi equitativamente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 _ Il Consigliere estensore I) T. A T A Il Pre i