Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33537/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against copyright infringement conviction for holding counterfeit media products.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33537/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the application of criminal law and the principle of specialty. The appellant argued that mere possession of counterfeit media products constituted the crime of trafficking without proving prior participation in the initial infringement, citing recent precedents. The court found these arguments legally unfounded, noting that holding such items for commercialization satisfies the elements of the offense under established jurisprudence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648, comma 2 cod. pen.; Art. 15 cod. pen.; The court holds that mere possession of counterfeit audiovisual products for commercialization constitutes the crime of trafficking, and the principle of specialty does not preclude concurrent liability when the conduct occurs after the relevant legislative amendments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability copyright infringement principle of specialty trafficking in counterfeit goods cassation inadmissibility contraffazione di merci altri reati difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648, comma 2 cod. pen.
erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod.
Art. 15 cod. pen.
mancata applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod.
Art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633
pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione.
Art. 174-ter Legge n. 633 del 1941
248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 174-ter Legge n. 633 del 1941).
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68
(In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen.
art. 15 cod. pen
mancata applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021
S.U., n. 47164 del 20/12/2005
(S.U., n. 47164 del 20/12/2005, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALL MOUSSA nato il 12/08/1972 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Sall Moussa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/04/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 22/05/2014, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo A) (artt. 648, comma 2 e 61 n. 2 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. Il primo motivo con cui il ricorrente lamenta che l'esclusione del concorso dell'imputato nel delitto presupposto si fondi su mera presunzione, è manifestamente infondato, avendo questa Corte al riguardo affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282955).

Al riguardo, i giudici di merito, sulla scorta delle circostanze di fatto, hanno ritenuto logicamente verosimile che l'imputato detenesse la merce per vendere e non avesse concorso nella precedente contraffazione. 1.2. mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. 1.3. mancata applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. Il secondo e terzo motivo - relativi alla medesima questione - risultano manifestamente infondati in quanto fondati su prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo, infatti, questa Corte ha affermato che in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato deve applicarsi alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato l'art. 16 della Legge n. 248 del 2000, sostituendolo con il nuovo testo dell'art. 174-ter Legge n. 633 del 1941). (S.U., n. 47164 del 20/12/2005, Rv. 232302).* 2.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen