Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under articles 192 and 546 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for robbery, arguing that the judges failed to properly evaluate inconsistencies in the victim's statements. The court rejected these claims as mere complaints about the weight given to evidence rather than specific legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 546 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it does not contain specific grounds for violation of law or procedural rules, but merely expresses disagreement with the factual reconstruction or the weight assigned to evidence by the trial judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 24/11/1972 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro aveva riconosciuto Salvatore Esposito responsabile del delitto di rapina e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia.
2. Il difensore dell'imputato ricorre in cassazione affidandosi ad un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. contestando la valutazione dei giudici di merito circa le dichiarazioni della persona offesa compendiata in una laconica e sintetica affermazione che non tiene conto delle difformità tra le diverse versioni dei fatti propinate dal Mazzaro ed evidenziate dalla difesa. Il ricorso è manifestamente infondato ed in realtà articolato su censure non consentite in questa sede dove la difesa si limita a sollevare dubbi sulla ricostruzione della vicenda ed a contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella contestazione del "peso" attribuito agli elementi acquisiti e che è stato invece correttamente ponderato dai giudici di merito con valutazione critica del contenuto dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno della decisione.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro