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Ordinanza — n. 33534/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally filed it instead of using a special bar lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33534/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than engaging a lawyer from the Special Bar. The appellant argued for a lack of reasoning regarding their defense, but the court noted that criminal appeals must be signed by a qualified special bar attorney under recent legislative changes. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Criminal appeals must be signed by a lawyer from the Special Bar; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar lawyer requirement personal submission defect Cassation procedure rules legislative reform 2017 commisurazione della pena per rapina ripudiazione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
Art. 39 disp. att. c.p.p.
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
pen.) e 2) (art. 648 cod. pen.).
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJJOUB ABDELOIHAD nato il 05/12/1998 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Hajjoub Abdeloihad ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 19/01/2022 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 02/07/2021 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui ai capi 1) (artt. 110, 628, commi 1 e 3, 61, n. 5 cod. pen.) e 2) (art. 648 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta la carenza di motivazione con riferimento alle doglianze difensive contenute nei motivi d'appello.

Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636;

Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così