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Ordinanza — n. 33532/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33532/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENNERIELLO ALESSANDRO nato a TORINO il 14/10/1989 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO 1. Alessandro Tenneriello ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 11/02/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 27704/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 628, commi 1, 2 e 3, n. 3 bis, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33532/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, i giudici di merito hanno logicamente ritenuto integrato l'elemento circostanziale in esame, facendo anche corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen., la cui ragione giustificatrice è la particolare odiosità del crimine che la persona offesa subisce nel luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi al sicuro, è applicabile anche quando l'autore del reato sia convivente con la vittima (Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, Rv. 279672).

Parole chiave

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violazione di domicilio violenza domestica rapina qualificata aggravamento della pena infrazione qualificata violenza carnale qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENNERIELLO ALESSANDRO nato a TORINO il 14/10/1989 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Alessandro Tenneriello ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 11/02/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 27704/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 81, cpv., 628, commi 1, 2 e 3, n. 3 bis, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto il vizio censurato risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante in discorso. In particolare, i giudici di merito hanno rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'ingresso del prevenuto all'interno dell'abitazione dei genitori è avvenuto con forza ed in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, come documentato dal verbale d'arresto e riferito dal padre dell'imputato.

Pertanto, i giudici di merito hanno logicamente ritenuto integrato l'elemento circostanziale in esame, facendo anche corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3 bis cod. pen., la cui ragione giustificatrice è la particolare odiosità del crimine che la persona offesa subisce nel luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi al sicuro, è applicabile anche quando l'autore del reato sia convivente con la vittima (Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, Rv. 279672).

Peraltro, il motivo in esame risulta vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C