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Ordinanza — n. 33530/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33530/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABAHI ZIED nato il 21/01/1995 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO 1. Sabahi Zied ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18/11/2021 che ha confermato la pronuncìa del Tribunale della stessa città emetta in data 10/05/2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. e art. 71 D.Lgs. n. 159/2011). Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza della concessa attenuante sulle contestate aggravanti.

Regesto Legislator

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art. 71 D.Lgs. n. 159/2011, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33530/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sabahi Zied ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18/11/2021 che ha confermato la pronuncìa del Tribunale della stessa città emetta in data 10/05/2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. e art. 71 D.Lgs. n. 159/2011). Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza della concessa attenuante sulle contestate aggravanti.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina infrazione qualificata attenuazione della pena reato di pirateria della strada altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 71 D.Lgs. n. 159/2011
e art. 71 D.Lgs. n. 159/2011).
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABAHI ZIED nato il 21/01/1995 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Sabahi Zied ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18/11/2021 che ha confermato la pronuncìa del Tribunale della stessa città emetta in data 10/05/2021, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. e art. 71 D.Lgs. n. 159/2011). Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza della concessa attenuante sulle contestate aggravanti.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da coerente e lineare logicità in punto di trattamento sanzíonatorío nonché la corretta applicazione delle norme penali in materia di bilanciamento tra circostanze. Infatti, la Corte territoriale ha fondato il rìgetto del corrispondente motivo di appello, confermando l'esito di equivalenza del giudizio di bilanciamento già definito dal giudice di primo grado, sulla scorta di plurime circostanze attinenti sia alla materialità del fatto sia alla personalità del reo richiamati parimenti ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 6-8 della pronuncia impugnata).

Peraltro, rileva precisare, come pure ribadito dal giudice di seconde cure, che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem", in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, Rv. 275904; Sez. 2, n, 933 dell'11/10/2013, Rv. 258011). Peraltro, le censure dedotte risultano vietate in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co