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Ordinanza — n. 33527/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and procedural timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural violations. The appellant failed to identify the specific elements of the lower court's decision that formed the basis of his criticism, violating the requirement for concrete specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the civil party's request for cost reimbursement was rejected as untimely and lacking substantive defense arguments.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616, comma 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds, failing to indicate the specific elements of the decision under review, and costs are awarded when the appeal is dismissed for procedural defects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural timeliness specificity requirement costs of appeal esame di cassazione attenuazione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616, comma 2 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 2cod.
art. 648, comma 2 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI VINCENZO nato a ROMA il 16/09/1964 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Bottiglieri Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 06/12/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 10/07/2014, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto ascrittogli.

Il motivo è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. In data 29/06/2024, la parte civile S.A. Lacoste ha presentato conclusioni scritte, con cui si richiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e nota spese. La richiesta di rifusione delle spese processuali presentata dalla parte civile va rigettata, essendosi la parte limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata e ad inserire nel medesimo atto la mera richiesta di liquidazione delle spese di costituzione nella quantificazione prospettata, senza tuttavia fornire alcun contributo sostanzialmente defensionale con deduzioni effettive ed idonee ad offrire un apporto alla decisione giudiziaria sulle questioni devolute alla cognizione di questa Corte. Inoltre, la richiesta è comunque tardiva, in quanto depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale, stabilito al fine di consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica: tale produzione è avvenuta in difetto di contraddittorio e risulta dunque inammissibile (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 2cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la liquidazione delle spese della parte civile. C