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Ordinanza — n. 33525/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals regarding sentencing and civil restitution for fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the cassation appeals by Diana Rosalia Rita and D'Anna Giuseppe inadmissible. The applicants argued for errors in sentencing and civil restitution, but the court found their claims manifestly unfounded based on the lower court's reasoning. The decision upheld the conviction for fraud and the order for restitution, rejecting arguments about sentencing discretion and the nature of the civil debt.

Regesto Legislator

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Art. 616, 3° comma c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Supreme Court dismisses cassation appeals alleging errors in sentencing or motivation when the lower court's decision clearly demonstrates correct application of statutory criteria and logical reasoning without arbitrary discretion.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion and motivation fraud restitution civil law manifestly unfounded grounds conditional suspension of sentence limits perseguimento penale per truffa reato economico corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, 3° comma c.p.p.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 3 cod.
Art. 133 c.p.
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez.
Art. 163 c.p.
in quanto la pena in concreto irrogata (anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa) risulta di entità maggiore rispetto al limite fissato dall'art. 163 cod.
Art. 2035 c.c.
erronea applicazione dell'art. 2035 c.c. ed illogicità della motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello della parte civile D'Angelo Aldo.
Art. 2033 c.c.
civ.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod.
art. 133 cod. pen
Invero, i giudici di merito hanno determinato la pena alla luce dei criteri definiti dall'art. 133 cod.
art. 133 c.p
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
art. 163 cod. pen
in quanto la pena in concreto irrogata (anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa) risulta di entità maggiore rispetto al limite fissato dall'art. 163 cod. pen.
art. 2035 c.c
erronea applicazione dell'art. 2035 c.c.
art. 2035 cod. civ
erronea applicazione dell'art. 2035 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv.
Sez. 2, n. 35352 del 17/09/2010
civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico (Sez. 2, n. 35352 del 17/09/2010, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIANA ROSALIA RITA nato a PARETE il 19/10/1950 D'ANNA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/11/1953 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Diana Rosalia Rita e D'Anna Giuseppe ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/09/2021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di santa Maria Capua Vetere ad esito di giudizio abbreviato in data 23/11/2015, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del D'Anna per il delitto di cui al capo 40) (artt. 81, cpv. e 379 cod. pen.) e nei confronti della Diana per i delitti di cui ai capi 7), 8), 19), 32), 34), 36) e 38) (artt. 81cpv., 110, 640, 61, nn. 7 e 9, cod. pen.).

Ricorso di D'Anna Giuseppe: 1.1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto i vizi denunciati sono smentiti dalla lettura della pronuncia impugnata che dimostra la corretta applicazione della legge penale in materia di trattamento sanzionatorio nonché l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici. In particolare, la Corte territoriale, accogliendo il motivo di appello con cui si invocava la mitigazione del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, ha determinato la pena avendo riguardo al ruolo del prevenuto nella vicenda criminosa (connotato dalla saltuarietà della collaborazione dallo stesso prestata) ed al tempo decorso dai fatti, valutando detti elementi in uno con la gravità del fatto di reato al fine di garantire l'esigenza di proporzionalità del trattamento sanzionatorio (pag. 13 della sentenza impugnata), e tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale gravante sul giudice di merito sul punto.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, risulta dalla lettura delle pronunce di merito che le stesse sono state già concesse al prevenuto. Ricorso di Diana Rosalia Rita: 1.2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. in quanto i vizi denunciati sono smentiti dalla lettura della pronuncia impugnata che dimostra la corretta applicazione della legge penale in materia di trattamento sanzionatorio nonché l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici.

Invero, i giudici di merito hanno determinato la pena alla luce dei criteri definiti dall'art. 133 cod. pen., dunque avendo riguardo alla reiterazione e sistematicità delle condotte, indicative della significativa intensità del dolo ed hanno concesso le circostanze attenuanti generiche sulla scorta del positivo comportamento processuale. Tanto basta a ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale riconosciuto in capo al giudice di merito ai fini della determinazione del trattamento punitivo. Rileva precisare, in tal senso, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). Quanto alla doglianza avente riguardo alla mancata concessione della della sospensione condizionale della pena, si rileva come la Corte territoriale non avrebbe potuto esercitare il potere officioso roconosciutogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in quanto la pena in concreto irrogata (anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa) risulta di entità maggiore rispetto al limite fissato dall'art. 163 cod. pen. (pena della reclusione non superiore a due anni) ai fini dell'applicabilità dell'istituto. 1.3. erronea applicazione dell'art. 2035 c.c. ed illogicità della motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello della parte civile D'Angelo Aldo.

Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la Corte territoriale, accogliendo l'appello della parte civile D'angelo Aldo, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell'imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 cod. civ.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico (Sez. 2, n. 35352 del 17/09/2010, Rv. 248546).

2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 3 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000