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Ordinanza — n. 33523/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of evidence renewal and misclassification of money laundering charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cirillo Fabio inadmissible, rejecting claims regarding the renewal of trial proceedings and the distinction between money laundering and receipt. The court found the lower court's reasoning sufficient to exclude the need for additional testimony and correctly applied legal principles distinguishing the two crimes based on the defendant's intent to obscure the money's origin. Consequently, the conviction for money laundering was upheld without further review of the sentencing balance.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 648, Art. 648 bis, cod. pen.; The rejection of a request to renew trial proceedings is immune from cassation review when the second-instance judgment's motivation demonstrates sufficient elements for a complete assessment of criminal responsibility. Furthermore, the crime of money laundering is distinguished from receipt by the specific intent to obstruct the identification of the illicit funds' origin.

Parole chiave

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money laundering receipt crime trial renewal evidence sufficiency criminal appeal Cassazione procedural law prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
L'esposizione degli elementi probatori ritenuti dimostrativi della colpevolezza del prevenuto chiaramente esclude la condizione della "impossibilità di decidere allo stato degli atti" richiesta dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della rinnovazione.
Art. 648, cod. pen.
Ebbene, tale elemento vale a distinguere la fattispecie di ricettazione ex art. 648 cod.
Art. 648 bis, cod. pen.
Ebbene, tale elemento vale a distinguere la fattispecie di ricettazione ex art. 648 cod.
Art. 62 bis, cod. pen.
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod.
Art. 133, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 648 cod. pen
Ebbene, tale elemento vale a distinguere la fattispecie di ricettazione ex art. 648 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020
Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv.279838).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FABIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 08/05/1972 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Cirillo Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/12/2021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15/05/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui agli artt.81, 648 bis cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per omessa escussione dei testi Ascione Carmine e Liguori Roberta. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che mostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina delle deduzioni difensive in punto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Invero, il rigetto da parte della Corte territoriale dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata all'escussione dei testi a difesa, risulta legittimamente fondato sulla ritenuta completezza ed univocità del materiale probatorio in atti ai fini della pronuncia di colpevolezza e, pertanto, sulla ritenuta non necessarietà della invocata riassunzione. In tal senso, viene in rilievo la parte motiva della pronuncia impugnata in cui la Corte territoriale specifica i plurimi elementi dimostrativi della penale responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittigli (le dichiarazioni dei testi escussi a dibattimenti, le risultanze delle intercettazioni telefoniche svolte, gli esiti delle indagini condotte su altre operazioni di analogo tenore) (pagg. 3-5 della pronuncia impugnata).

L'esposizione degli elementi probatori ritenuti dimostrativi della colpevolezza del prevenuto chiaramente esclude la condizione della "impossibilità di decidere allo stato degli atti" richiesta dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. ai fini della rinnovazione. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 28058).1.2. violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla contestazione del reato di riciclaggio in luogo della ricettazione.

Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, la Corte territoriale, pronunciandosi sul corrispondente motivo di appello, ha escluso l'ipotesi della ricettazione in luogo del riciclaggio ritenendo pienamente provata la realizzazione da parte del prevenuto di una condotta causalmente idonea e finalisticamente diretta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Ebbene, tale elemento vale a distinguere la fattispecie di ricettazione ex art. 648 cod. pen. da quella di riciclaggio di cui all'art.648 bis cod. pen., che richiede un quid pluris ai fini della sua integrazione, costituito proprio dalla idoneità della condotta a neutralizzare o comunque ad intralciare l'accertamento dell'origine del bene di provenienza delittuosa.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato come le operazioni poste in essere dal prevenuto consentivano allo stesso di creare uno "schermo che non facesse ricadere su di lui prima facie l'operazione illecita, aumentando le probabilità di eludere i controlli" (pag. 5 della sentenza impugnata), e tanto basta ad escludere la configurabilità della fattispecie di ricettazione e ad integrare l'elemento materiale e psicologico della fattispecie di riciclaggio. In tal senso, si rileva come i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Rv. 270301). 1.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato. Invero, la doglianza invoca il giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, facendo riferimento ad elementi di fatto già favorevolmente valutati dalla Corte di merito nell'ambito del corretto esercizio del potere discrezionale ad essa spettante, che ha condotto all'esito della equivalenza, scevro da profili di illogicità (pag. 7 della pronuncia impugnata). In tal senso, rileva precisare che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv.279838).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in f