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Ordinanza — n. 33517/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Sardella Giuseppe challenged the appellate court's confirmation of criminal liability and the specific increase in sentence for continued offenses under the Penal Code. The court ruled that while distinct reasoning is required for each satellite crime, the low magnitude of the increase meant no further detailed motivation was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The court's duty to motivate the increase in sentence for continued offenses is proportional to the severity of the increase, exempting the judge from extensive elaboration when the penalty is particularly low.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing increase motivation continued offenses penalty proportionality of reasoning criminal procedure costs adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81 c.p.
Al riguardo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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S.U., n. 47127 del 24/06/2021
di questa Corte, secondo cui, fermo l'obbligo motivazionale del giudice di motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (S.U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 12/02/1984 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Sardella Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 15/02/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di La Spezia in data 08110/2020, ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 642, commi 1 e 2, 477, 482 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la misura dell'aumento per la continuazione risulta particolarmente contenuta in relazione al tipo ed alla cornice edittale stabilita per il reato contestato, unificato dalla continuazione, nell'ambito di un giudizio complessivo favorevolmente operato nei confronti del ricorrente, la misura assai contenuta dell'aumento esonerava, dunque, il giudice del gravame, anche in relazione al petitum avanzato con l'atto d'appello, dal profondere un impegno motivazionale specifico che trascendesse anche dalle valutazioni sul disvalore del fatto, comunque emergenti dalla ricostruzione operata dal primo giudice.

In tal senso si sono pronunciate le S.U. di questa Corte, secondo cui, fermo l'obbligo motivazionale del giudice di motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (S.U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci