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Ordinanza — n. 33514/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specific grounds. The appellant, Zito Giuseppe, challenged a conviction for illegal possession of drugs but did not identify the specific factual elements underlying his legal complaints. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to allow the higher court to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the factual elements supporting the legal complaints, thereby preventing the court from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds factual elements procedural defect drug possession supervisory function motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIUSEPPE nato a MARTINA FRANCA il 03/06/1978 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Zito Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte SLl t. d'appello di Taranto del 10/11/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 30/11/2020, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 648, 99, comma 4 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il motivo è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de