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Ordinanza — n. 33513/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical reasoning in sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33513/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal by Catapano Giuseppe inadmissible, upholding the lower court's partial reform of the sentence. The appellant argued that the base penalty was set at the statutory maximum without sufficient justification, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, noting that the lower court's decision was logically coherent, properly referenced the mitigating circumstances, and respected judicial discretion in sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the challenged judgment contains a linear and coherent logical structure regarding the sentencing calculation, and the alleged defect in reasoning is not substantiated by the record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion defective reasoning mitigating circumstances judicial discretion penalty commisurazione della pena per stupefacenti gravità della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla pena base determinata nel massimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013, Rv. 258011
Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, Rv. 275904
Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, Rv. 275904).
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO GIUSEPPE nato a VENOSA il 13/08/1992 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Catapano Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 18/10/2021 che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale pronunciato da questa Corte, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Potenza in data 21/12/2016 rideterminando la pena e riconoscendo l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla pena base determinata nel massimo edittale previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la lettura della sentenza impugnata consente di rilevare l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità in ordine alla dosimetria della pena. In particolare, la Corte territoriale, riconoscendo la configurazione della fattispecie attenuata di cui al comma 5 del T.U. in materia di stupefacenti, ha determinato il quantum di pena, fissandolo nel massimo edittale, indicando specificamente l'elemento fondativo della propria decisione sul punto, e dunque facendo riferimento al dato ponderale (pag. 4 della sentenza impugnata).

Peraltro, la circostanza che il medesimo elemento sia stato valutato sia ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata sia per determinare la pena base nel massimo edittale non inficia ex se la motivazione della pronuncia oggetto di gravame in forza del principio secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013, Rv. 258011;

Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, Rv. 275904). Infine, rileva precisare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.