Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in excluding testimonial evidence and failed to recognize mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level and lacking new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, repetitive of prior proceedings, or fail to demonstrate a violation of law requiring review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO GIUSEPPE nato a MESAGNE il 01/01/1982 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. D'Errico Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte Z. asi-. d'appello di Taranto del 23/02/2022 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città emessa in data 22/01/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo B) (artt. 110, 112, 628, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 495, comma 4, 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, limitatamente all'esame testimoniale dell'App.
Pasquale Sabatelli e vizio di motivazione sul punto. Il motivo è manifestamente infondato. L'esclusione della necessità della rinnovazione istruttoria si fonda su una motivazione congrua e scevra da vizi logici, in quanto il riconoscimento vocale che ha determinato il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda illecita si fonda non solo su un consistente giudizio specifico di alta attendibilità della fonte di prova da cui esso origina, ma rinviene puntuali ed ulteriori elementi di convergenza "esterni" alla stessa percezione oggetto di censura (pagg. 9-10 della sentenza impugnata).
Peraltro, il motivo risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 1.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B). Il motivo è manifestamente infondato in quanto smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità nonché conforme con l'esauriente disamina degli elementi probatori in atti in punto di responsabilità del ricorrente per il delitto ascrittogli.
Infatti, stante la validità e pregnanza della fonte di prova del riconoscimento vocale sulla scorta di quanto rilevato sub 1.1, la censura finisce per investire il contenuto delle intercettazioni, la loro interpretazione e la ricostruzione in fatto della vicenda asseverata dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. 1.3. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Il motivo è manifestamente infondato in quanto la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo congruo e scevro da vizi logici con riguardo al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. nonché connotato dalla complessiva disamina delle deduzioni difensive sul punto.
In particolare, si rileva come la Corte territoriale ha declinato precisi indici di disvalore aventi carattere decisivo ed "assorbente" rispetto agli elementi favorevoli indicati, ritenuti recessivi nell'ambito di una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito (pag. 11 della sentenza impugnata). Peraltro, anche le censure in esame risultano meramente reiterative di doglíanze già dedotte dinanzi alla Corte territoriale e da questa vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente non sì confronta.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa