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Ordinanza — n. 33509/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for inadmissible legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the conviction for robbery. The lower court had reclassified the defendant's actions from simple assault to improper robbery, a change the defendant argued violated procedural rights. The court found these arguments legally unfounded, noting that reclassification without worsening the sentence is permissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 628, cpv.; Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 6 CEDU: The Court of Cassation holds that an appellate court's reclassification of facts into a more serious legal category does not violate the principle of reformatio in peius provided the penalty remains unchanged and the defendant had sufficient opportunity to defend against the new characterization.

Parole chiave

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reclassification of facts reformatio in peius improper robbery appellate procedure inadmissible appeal legal qualification Italian criminal law modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 628, cpv.
Raimo Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 08/03/2022 che ha confermato pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 15/03/2021, previa riqualificazione dei fatti contestati ai capi 1) e 3) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 628, cpv., cod.
Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione nella più grave fattispecie di rapina impropria non ha integrato una violazione al divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597, comma 1, cod.
Art. 6 CEDU
Raimo Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 08/03/2022 che ha confermato pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 15/03/2021, previa riqualificazione dei fatti contestati ai capi 1) e 3) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 628, cpv., cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 337 cod. pen
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla prova certa della responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018
Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014
Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, Rv.
Sez. 5, n. 42611 del 20/04/2005
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMO FABRIZIO nato a SALERNO il 09/03/1983 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Raimo Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 08/03/2022 che ha confermato pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 15/03/2021, previa riqualificazione dei fatti contestati ai capi 1) e 3) dell'imputazione nel reato di cui all'art. 628, cpv., cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla prova certa della responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza del prevenuto. (pag. 4 della sentenza oggetto di gravame, in cui la Corte territoriale ritiene provata la realizzazione della condotta violenta e minacciosa posta in essere nei confronti delle Forze dell'Ordine, in tal modo ritenendo infondata la versione proposta dalla difesa secondo cui l'imputato si sarebbe limitato ad una resistenza passiva).

Peraltro, il motivo di ricorso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente non si confronta, come desumibile dalla circostanza che le doglianze, fondandosi sulla condotta integrativa della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., non tengono conto della riqualificazione del fatto in termini di rapina impropria. 1.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di causa.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione nella più grave fattispecie di rapina impropria non ha integrato una violazione al divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. Invero, come affermato a più riprese da questa Corte, il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Rv. 273922;

Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, Rv. 260585). Per ciò che attiene, poi, agli asseriti riflessi negativi in sede esecutiva, va rammentato che questa Corte ha puntualizzato che, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (Sez. 5, n. 42611 del 20/04/2005, Rv. 232995).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d