Cassation court dismisses appeal as generic complaints about evidence weight do not constitute legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Antonio and Vincenzo De Martino inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued that the Court of Appeal failed to adequately justify its findings regarding circumstantial evidence and the connection between phone cells and the crimes. The court rejected these claims as generic objections to the factual reconstruction rather than specific legal violations, noting the lower court properly weighed the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393, 606, 616 c.p.p.: An appeal challenging the weight of evidence or the factual reconstruction of a case without alleging a specific violation of law or a defect in reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MARTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/06/1950 DE MARTINO VINCENZO nato a NAPOLI il 29/07/1975 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il GIP del capoluogo ligure aveva riconosciuto Antonio De Martino e Vincenzo De Martino responsabili, con riguardo ad una pluralità di episodi, del delitto di truffa (consumata o tentata) e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia.
2. Il difensore di entrambi gli imputati propone ricorso in cassazione denunziando violazione di legge processuale e vizio di motivazione della sentenza impugnata: segnala che la Corte di Appello non ha motivato ovvero ha motivato in maniera a suo avviso insufficiente sui rilievi difensivi articolati nei motivi di gravame con riguardo, in particolare, alla valutazione operata dai giudici di secondo grado riguardo ad elementi cui doveva essere attribuita una valenza meramente indiziaria e comunque insufficiente a radicare il giudizio di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile in quanto la contestazione difensiva, articolata peraltro in modo generico, risulta palesemente smentita dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha ricostruito ognuno degli episodi oggetto della imputazione evidenziando i plurimi elementi (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si limitano al mero richiamo all'aggancio di celle telefoniche poste in prossimità dei luoghi di realizzazione dei reati) da cui desumere la colpevolezza degli imputati. La difesa, in definitiva, si limita a sollevare dubbi sulla ricostruzione della vicenda ed a contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità degli imputati finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella contestazione del "peso" attribuito agli elementi acquisiti e che è stato invece correttamente ponderato dai giudici di merito con valutazione critica del contenuto dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno della decisione.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec