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Ordinanza — n. 33506/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted robbery due to inadmissible lack of expert testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the conviction for attempted robbery inadmissible. The appellant argued that the appellate court failed to summon the treating physician to discuss the combined effect of two drugs on his mental state. The court rejected this, noting the expert already consulted the physician and found the defendant fully capable, making further testimony unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 536-bis c.p.p.; Art. 226 c.p.p.: The court is not obligated to independently verify the scientific accuracy of the expert's conclusions if it has duly evaluated them, even when they differ from the party's consultant.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility expert witness summons mental capacity assessment combined drug effects expert vs consultant role perizia psichiatrica insufficiente reati qualificati contro gli stupefacenti perizie mediche discordanti

Disposizioni normative citate

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Art. 536-bis c.p.p.
Art. 226 c.p.p.
275945 - 01, secondo cui il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 226 cod. proc. pen
275945 - 01, secondo cui il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo Domenico
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERETTI MASSIMILIANO nato a GENOVA il 13/06/1987 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo ligure aveva riconosciuto Massimiliano Peretti responsabile del delitto di tentata rapina e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore con due motivi: 2.1 Con il primo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva quanto alla escussione del dr. Kondziolka, dal quale il ricorrente era in cura, sul possibile effetto dell'uso combinato di due farmaci (non esattamente individuati dalla Corte di Appello) sullo stato psicologico del Peretti ammessa dallo stesso perito ed alla luce dell'attacco epilettico di cui il predetto era stato vittima solo tre giorni dopo il fatto. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione operata dalla Corte circa la "ordinarietà" della vicenda che andava invece valutata alla luce degli accertamenti sollecitati e richiamati nel primo motivo.

Il ricorso, che si fonda in sostanza su due motivi tra loro collegati, è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha dato atto che le questioni proposte dalla difesa dal punto di vista tecnico-scientifico erano state affrontate dal perito il quale non aveva mancato di consultare il medico statunitense di cui è stata chiesta la escussione in appello e, all'esito, ha tuttavia concluso per la piena capacità del'imputato di intendere e di volere. Di qui la correttezza della decisione della Corte di non riaprire l'istruttoria dibattimentale non potendo ritenersi assolutamente indispensabile l'escussione del medico curante a fronte dell'espletamento di una perizia medico legale rispetto alle cui conclusioni il giudice che ritenga di condividerle non ha uno specifico obbligo di motivazione (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo Domenico, Rv. 275945 - 01, secondo cui il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende