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Ordinanza — n. 33505/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for trademark counterfeiting conviction due to lack of alternative penalty conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting and detention. The appellant argued that the sentence violated the law by failing to substitute detention with an alternative sanction under Article 59 of Law 689/1981. The court rejected this claim, finding the appellate court's reasoning based on the objective gravity of the crime and the defendant's systematic use of such conduct to be fully justified and non-censurable.

Regesto Legislator

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Art. 59 della legge 689/1981; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly applies statutory conditions for alternative sanctions by weighing the objective gravity of the offense and the defendant's conduct history, thereby rendering the sentencing decision fully motivated and discretionary.

Parole chiave

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trademark counterfeiting alternative criminal sanctions Law 689 1981 procedural inadmissibility sentencing discretion Cassation appeal criminal liability contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 59 della legge 689 del 1981
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
In definitiva, perciò, la decisione della Corte è stata congruamente motivata ed i giudici di merito hanno dato conto in termini non censurabili in questa sede del proprio discrezionale apprezzamento (cfr., cfr., Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale
263558 - 01; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv.
Sez. 7, n. 4792 del 23/01/2020, Cutugno
Sez. 7, n. 4792 del 23/01/2020, Cutugno, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAKHATE TALLA nato il 01/01/1963 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo ligure aveva riconosciuto Diakhate Talla responsabile del delitto di ricettazione nonché della detenzione, finalizzata alla vendita, di prodotti con marchio contraffatto e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Diakhate lamentando violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa ai sensi della legge 689 del 1981: rileva, infatti, che tra le condizioni ostative previste all'art. 59 di quella legge non vi è quella che p stata invocata dalla Corte di Appello non ricorrendo alcuna delle situazioni ivi tassativamente previste. Il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello invocato i precedenti ma, anche, e nel medesimo contesto relativo al trattamento sanzionatorio, la oggettiva gravità del fatto con riguardo al numero ed alla tipologia degli oggetti contraffatti ed alla circostanza secondo cui proprio dai numerosi precedenti specifici risulta che il Diakhate abbia fatto ricorso a tali condotte come sistematica fonte di reddito.

In definitiva, perciò, la decisione della Corte è stata congruamente motivata ed i giudici di merito hanno dato conto in termini non censurabili in questa sede del proprio discrezionale apprezzamento (cfr., cfr., Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725; da ultimo v. Sez. 7, n. 4792 del 23/01/2020, Cutugno, Rv. 279876).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in