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Ordinanza — n. 33504/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33504/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33504/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIA PIETRO nato a ALZANO LOMBARDO il 16/02/1977 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • E IN DIRITTO 1. Caccia Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 12/10/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Savona in data 26/01/2017 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 640, comma 2, n. 1 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'illogicità della motivazione in merito alla sussistenza della circostanza aggravante del delitto di truffa. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33504/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Caccia Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 12/10/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Savona in data 26/01/2017 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 640, comma 2, n. 1 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'illogicità della motivazione in merito alla sussistenza della circostanza aggravante del delitto di truffa. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.

Parole chiave

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truffa aggravata difetto di sottoscrizione ricorso per cassazione permesso di promuovere un procedimento penale falsità in certificati licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIA PIETRO nato a ALZANO LOMBARDO il 16/02/1977 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Caccia Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 12/10/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Savona in data 26/01/2017 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 640, comma 2, n. 1 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'illogicità della motivazione in merito alla sussistenza della circostanza aggravante del delitto di truffa. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.

Infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636;

Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così