Cassation court dismisses appeal against conviction for property damage, rejecting non-prosecution plea due to lasting harm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Predrag and Silvana Jankovic inadmissible, upholding their conviction for property damage. The appellate court correctly rejected the non-prosecution plea because the illegal occupation and structural damage persisted even after police intervention. The court emphasized that for permanent crimes, the 'special leniency' defense is precluded as long as the legal interest remains compressed by the ongoing conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131bis cod. pen.; Art. 633, 639bis cod. pen.: The plea of non-prosecution based on special leniency is precluded for permanent crimes as long as the illicit conduct persists and the legal interest remains compressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JANKOVIC PREDRAG nato il 08/03/1970 JANKOVIC SILVANA nato il 15/08/1968 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo sardo aveva riconosciuto Predrag Jankovic e Silvana Jankovic responsabili del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e li aveva perciò condannati alla pena stimata equa e di giustizia.
2. Ricorre per cassazione il difensore lamentando vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. di cui la Corte di Appello avrebbe ingiustamente ed erroneamente escluso i presupposti applicativi invece nel caso di specie sussistenti. Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello congruamente motivato il diniego delle condizioni per ritenere il fatto di "speciale tenuità" facendo riferimento per un verso alle modalità di "invasione" avvenute con l'abbattimento della muratura eretta a protezione di porte e finestre (e, pertanto, con danni sensibili alla stessa struttura) e, per altro verso, alla protrazione della occupazione illegittima proseguita anche successivamente all'accertamento dei carabinieri.
Sono stati perciò puntualmente evidenziati i profili di natura oggettiva che hanno impedito di qualificare il fatto in termini di "speciale tenuità" essendo appena il caso di ricordare che questa Corte ha più volte sostenuto che, nei reati permanenti (quale indubbiamente è quello che ci occupa), è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione per l'appunto della perdurante compressione del bene giuridico quale effetto della persistente condotta delittuosa (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli ed altro, Rv. 267589 - 01).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci