Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33500/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for unlawful possession crime due to lack of arbitrary invasion element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for unlawful possession. The defendant argued he had lawful access via keys and a maintenance agreement, but the court found this constituted peaceful possession rather than arbitrary invasion. Consequently, the conviction was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly distinguishes between lawful possession derived from an agreement and the arbitrary invasion required for the crime of unlawful possession.

Parole chiave

Generato dall'IA
unlawful possession crime arbitrary invasion element peaceful possession defense inadmissible appeal court costs and fine immobile occupato illecita violenza permesso di abitabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 195 cod. proc. pen.
2.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta difetto di motivazione sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. con riguardo alla escussione della Radovici.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 195 cod. proc. pen
2.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta difetto di motivazione sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERVEZ ARSHAD nato il 22/10/1987 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Macerata ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di quella città aveva riconosciuto Arshad Pervez responsabile del delitto di occupazione abusiva dell'appartamento di%a usufruttuaria tale Giuseppina Cingolani Capomagi e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Caserta articolando due motivi: 2.1 Con il primo motivo denunzia infatti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento costitutivo del reato rappresentato dalla "invasione arbitraria"; segnala infatti che il Pervez si era introdotto nell'appartamento utilizzando le chiavi ricevute da Andrea Zazzarini ed in forza di accordi con la comodataria dell'immobile che gli aveva dato incarico di arieggiarlo e verificare periodicamente che tutto fosse a posto. Il motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha spiegato che il "titolo" in forza del quale l'odierno ricorrente aveva le chiavi dell'appartamento risiedeva nell'incarico, ricevuto dalla affittuaria dello stesso, di recarvisi di tanto in tanto durante la sua assenza al fine di farlo arieggiare e di controllare che tutto fosse a posto. Di qui, perciò, la improprietà del richiamo alla giurisprudenza che ha correttamente escluso la configurabilità del delitto in esame laddove l'agente fosse già in possesso dell'immobile, circostanza che, stando alla stessa prospettazione difensiva, deve certamente escludersi essere ravvisabile nel caso di specie. 2.2 Con il secondo motivo la difesa lamenta difetto di motivazione sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. con riguardo alla escussione della Radovici.

Le considerazioni svolte a proposito del primo motivo rendono ragione della assoluta irrilevanza della escussione della teste "di riferimento" a fronte del carattere pacifico dell'incarico che l'imputato avrebbe da costi ricevuto e che, come si è visto, non era tale da consentire al ricorrente di avere il "possesso" dell'immobile.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così