Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to precluded procedural grounds and manifestly unfounded prescription claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a new sentencing determination and claimed the crime had expired by July 2021, but the court found the first ground precluded by a prior waiver at the appellate stage. Regarding the second ground, the court ruled that the expiration date is determined by the reading of the judgment, which occurred before the alleged expiration date, rendering the prescription claim manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the first ground is precluded by a prior waiver of other grounds and the second ground regarding prescription is manifestly unfounded because the expiration date is fixed by the reading of the judgment, not the deposit of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PRESA DANILO nato a BRINDISI il 11/07/1979 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui, in data 6.10.2014, il Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto Danilo Di Presa responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.
2. Ricorre per cassazione il difensore del Di Presa articolando due motivi: 2.1 Con il primo motivo denunzia infatti violazione di legge processuale e vizio di motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della stessa nonché travisamento della prova. Il motivo è precluso in quanto, come si rileva dalla stessa lettura della sentenza e dalle conclusioni rassegnate in appello, il difensore, munito di procura speciale, aveva in quella sede chiesto di "rideterminare la pena inflitta in termini più congrui rispetto al fatto ed alla personalità dell'imputato, con rinuncia agli altri motivi di appello". 2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce invece la intervenuta prescrizione del reato maturata, secondo la difesa, e pur tenendo conto della sospensione, il giorno 22.7.2021; il motivo è manifestamente infondato in quanto la data di pronuncia della sentenza di secondo grado deve individuarsi nel giorno in cui è stata data lettura del dispositivo e che, nel caso di specie, è antecedente rispetto a quella indicata dalla difesa come di maturazione del termine di prescrizione non rilevando, invece, quella di deposito della motivazione (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Cammi Massimo, Rv. 277593 - 02).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i