Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33496/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments regarding attempted fraud and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33496/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabio Trotta inadmissible and ordered him to pay court costs. Trotta argued that his voluntary desistance from the fraudulent intent should exempt him from punishment under Article 131bis of the Penal Code and that the sentence was excessive. The court rejected these claims, noting that the appellate court had already addressed the lack of novelty in his arguments and the appropriateness of the penalty based on his criminal history and the nature of the attempt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the appellate court without presenting new grounds or legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reiteration of appellate arguments Article 131bis Penal Code voluntary desistance from crime excessive sentence claim perseguimento penale per truffa attenuazione della pena tentata coazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131bis c.p.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 131bis cod.
Art. 133 c.p.
correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131bis cod. pen
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 131bis cod. pen.: rileva infatti che l'imputato ha desistito spontaneamente dal proprio intento sicché la persona offesa non aveva subito alcun danno ricorrendo perciò tutte le condizioni per applicare la causa di non punibilità.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 660 del 02/12/2019
Sez. 3, Sentenza n. 893 del 28/06/2017
Sez. 3, Sentenza n. 893 del 28/06/2017.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA FABIO nato a NAPOLI il 23/05/1977 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 2.2.2021, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto Fabio Trotta responsabile dei fatti di tentata truffa a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. ricorre per cassazione il difensore del Trotta articolando due motivi su cui insiste anche nella memoria difensiva nella quale conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 131bis cod. pen.: rileva infatti che l'imputato ha desistito spontaneamente dal proprio intento sicché la persona offesa non aveva subito alcun danno ricorrendo perciò tutte le condizioni per applicare la causa di non punibilità. Il motivo è inammissibile perché reitera la medesima censura articolata con l'atto di appello ma non tiene conto della risposta fornita dalla Corte di Appello che ha puntualmente rilevato come il Trotta annoveri plurime condanne per fatti della stessa indole non consentendo perciò di ritenere il fatto per cui si procede "occasionale" e frutto di una iniziativa estemporanea.

Né poteva avere rilievo l'eventuale risarcimento avendo la giurisprudenza di questa Corte avuto modo di chiarire che ai fini della applicazione della punibilità per particolare tenuità del fatto non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5 - , Sentenza n. 660 del 02/12/2019 P., Rv. 278555;

Sez. 3, Sentenza n. 893 del 28/06/2017. PM in proc. Gallorini, Rv. 272249). 2.2 Con il secondo motivo denunzia violazione di legge con riguardo alla eccessività della pena non contenuta nei minimi edittali: rileva che la pena stabilita, tenendo anche conto del rito abbreviato, non ha tenuto conto che trattavasi si un tentativo e delle generiche riconosciute in regime di prevalenza sulla recidiva. Il motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte di Appello, anche in tal caso dando séguito e non trascurando affatto la contestazione difensiva, ha sottolineato come la pena fosse stata individuata con riguardo sia alla personalità dell'imputato che alla oggettiva gravità della condotta pur rimasta a livello di mero tentativo per cause comunque indipendenti dalla volontà dell'imputato.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende