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Ordinanza — n. 33494/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33494/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO CRISTIAN nato a MESSINA il 02/08/1983 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 23.9.2020, il Tribunale di Como aveva riconosciuto Cristian Romeo responsabile dei fatti di ricettazione, falso e sostituzione di persona e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33494/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rimborso dell'intervento di cataratta rimborso delle spese d'assicurazione ricorso per risarcimento danni risarcimento per atto illecito ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO CRISTIAN nato a MESSINA il 02/08/1983 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 23.9.2020, il Tribunale di Como aveva riconosciuto Cristian Romeo responsabile dei fatti di ricettazione, falso e sostituzione di persona e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Romeo lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione atteso che, secondo la difesa, la decisione è stata frutto di una violazione di legge in questa sede correggibile ma il ricorso è inammissibile: la sentenza di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato con riguardo ai motivi di gravame che erano stati articolati dalla difesa che, dal canto suo, non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici veneziani per replicare al motivo di appello sicché la censura risulta formulata in termini assolutamente ed inammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha infatti non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così