Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the cited censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual elements supporting her censure regarding the lower court's reasoning. Although the appellant argued the decision lacked motivation, the court found the appeal violated the requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The cassation appeal must specify the factual elements underlying the censure; without such specificity, the appeal is inadmissible as it prevents the appellate court from exercising its supervisory function.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCA ASMINA nato il 14/04/1991 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Stanca Asmina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Vercelli in data 16/12/2020 con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 1) (artt. 110, 628, commi 1, 2 e 3, n. 1 cod. pen.) e 2) (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen.). Al riguardo la ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti ascritti.
Il motivo è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'i ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec