Ordinanza — n. 33489/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAPORDEI ALICE MARIA nato a DROBETA TUTNU SEVERIN JUD MEHE( ROMANIA) il 02/11/1989 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia ha in parte riformato (riducendo la pena) la sentenza con cui, in data 24.9.2021, il Tribunale di Verona aveva riconosciuto Alice Maria Tapordei responsabile del delitto di tentata rapina e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAPORDEI ALICE MARIA nato a DROBETA TUTNU SEVERIN JUD MEHE( ROMANIA) il 02/11/1989 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia ha in parte riformato (riducendo la pena) la sentenza con cui, in data 24.9.2021, il Tribunale di Verona aveva riconosciuto Alice Maria Tapordei responsabile del delitto di tentata rapina e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia.
2. Ricorre per cassazione il difensore della Tapordei lamentando vizio di motivazione. Il ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dal combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha specificamente motivato sulla richiesta di riduzione della pena articolata con l'atto di appello oltre che al giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno, la difesa non indica nessun elemento alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1