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Ordinanza — n. 33488/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33488/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC JASNA nato il 17/05/1964 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 4.11.2020, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto Jasna Nikolic responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e l'aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33488/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere violazione di domicilio minaccia all'ordine pubblico divieto di frequentare le osterie reato di coazione infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC JASNA nato il 17/05/1964 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 4.11.2020, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto Jasna Nikolic responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. e l'aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore della Nikolic lamentando mancanza e/o illogicità della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva: richiama le considerazioni spese con riferimento alla condizione soggettiva dell'imputata ed alla risalenza nel tempo dei pur sussistenti precedenti penali che impedivano di ritenere tale ultima condotta espressione di una ingravescente pericolosità criminale. Il motivo è manifestamente infondato ed in realtà formulato in maniera del tutto generica poiché la difesa non si confronta affatto con la motivazione resa dalla Corte di Appello che ha invece valorizzato la personalità dell'imputata - priva di documenti o passaporto e che, pur essendosi impegnata a lasciare l'appartamento, non aveva dato séguito a quanto promesso - che, unitamente al "ricchissimo campionario di condanne per reati specifici riportate dalla donna" (cfr., pag. 2 della sentenza), aveva giustificato l'apprezzamento concernente la ingravescente capacità criminale di cui l'episodio per cui è processo era espressione.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R