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Ordinanza — n. 33485/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming procedural violation regarding witness credibility and sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Alfredo Petrosino's cassation appeal inadmissible, rejecting three grounds regarding witness credibility and sentencing. The defense argued for a violation of procedural rules concerning the reliability of the accused's victim and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that claims about witness credibility do not constitute a specific logical flaw in the lower court's reasoning and that the appeal was too generic to be valid.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: Claims regarding the credibility of witnesses or the assessment of mitigating circumstances are inadmissible as grounds for cassation unless they demonstrate a specific logical flaw, contradiction, or manifest illogicity in the lower court's reasoning as written in the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility witness credibility review mitigating circumstances denial logical flaw requirement procedural violation claim gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Il motivo è inammissibile non essendo consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
Art. 581 c.p.p.
Il motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico ed articolato in violazione del canone di cui all'art. 581 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Il motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico ed articolato in violazione del canone di cui all'art. 581 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis
Cass. Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile
13.442, De Angelis; conf., Cass. Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile).
Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli
e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass.
Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.
42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass.
Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo
44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).
Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli
Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis
43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis; Cass.
Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule
3.896, De Cotiis; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass.
Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone
28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROSINO ALFREDO nato a MILANO il 12/07/1989 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 11.12.2019, il Tribunale di Monza aveva riconosciuto Alfredo Petrosino responsabile del delitto di rapina e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. ricorre per cassazione il difensore del Petrosino articolando tre motivi di ricorso: 2.1 con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. avendo la Corte di Appello ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla scorta di elementi indiziari discordanti e senza procedere al vaglio di attendibilità della persona offesa. Il motivo è inammissibile non essendo consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass.

Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; conf., Cass. Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. sempre in punto di attendibilità della persona offesa.

Il motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico ed articolato in violazione del canone di cui all'art. 581 cod. proc. pen., limitandosi la difesa ad una serie di proclamazioni di principio in ordine alle caratteristiche che deve possedere la prova indiziaria ma astraendo totalmente dal contenuto della sentenza impugnata. 2.3 Con il terzo motivo, infine, la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato attesa la sia pur sintetica ma comunque esaustiva motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso di poter riconoscere le attenuanti generiche in presenza di plurime condanne per fatti di rapina essendo d'altra parte appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass.

Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, De Cotiis; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle