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Ordinanza — n. 33478/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33478/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33478/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINI PATRICK nato a PINEROLO il 19/04/1984 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Como, in data 9.02.2021, aveva riconosciuto Patrick Fiorentini responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33478/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda perseguimento penale per truffa ammende per infrazione procedurale errore nella commisurazione della pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINI PATRICK nato a PINEROLO il 19/04/1984 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Como, in data 9.02.2021, aveva riconosciuto Patrick Fiorentini responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. ricorre per cassazione il difensore del Fiorentini lamentando, cumulativamente, la manifesta illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile in quanto stanzialmente articolato in termini di mero dissenso rispetto alla decisione della Corte di Appello della cui motivazione non riesce ad evidenziare vizi suscettibili di essere dedotti in questa sede dove, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), non è consentito articolare considerazioni mirate ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 ove la Corte territoriale ampiamente motiva sulla dosimetria).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma