Ordinanza — n. 33476/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHBOUB TARIK nato a DESIO il 18/11/1991 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; E IN DIRMO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14.9.2020 con cui il Tribunale di Monza aveva riconosciuto Tarik Mehboub responsabile del delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33476/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14.9.2020 con cui il Tribunale di Monza aveva riconosciuto Tarik Mehboub responsabile del delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHBOUB TARIK nato a DESIO il 18/11/1991 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRMO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14.9.2020 con cui il Tribunale di Monza aveva riconosciuto Tarik Mehboub responsabile del delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.
2. Ricorre per cassazione il difensore del Mehboub rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe risolto i dubbi e le perplessità sollevate con i motivi di impugnazione con particolare riferimento alla assenza di riscontri alla ipotesi accusatoria e, più in particolare, alla personale responsabilità dell'odierno ricorrente. Il ricorso è inammissibile avendo la Corte di Appello ritenuto che gli elementi complessivamente acquisiti avessero fornito un quadro indiziario idoneo ad ascrivere al ricorrente (ed ai correi) la iniziativa del danneggiamento descritto nella imputazione (cfr., pag. 3 della sentenza).
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso