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Ordinanza — n. 33475/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33475/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO DANIELE nato a MILANO il 13/05/1983 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 13.1.2020 con cui il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto Daniele Pagano responsabile del delitto di ricettazione continuata e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33475/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso per risarcimento danni impugnabilità della decisione di rinvio ricorso per cassazione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO DANIELE nato a MILANO il 13/05/1983 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 13.1.2020 con cui il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto Daniele Pagano responsabile del delitto di ricettazione continuata e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Pagano lamentando vizio i motivazione per manifesta contraddittorietà ed illogicità. Il ricorso è inammissibile atteso che tra i suoi requisiti vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; nel caso di specie, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo in tal modo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare così il proprio sindacato.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma