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Ordinanza — n. 33472/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding timely complaint and contradictory principle violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elisabetta Sancassani inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated misappropriation. The defense argued the complaint was untimely and violated the principle of contradiction by excluding the company's legal representative from questioning. The court rejected these claims, affirming that the complaint's deadline runs from the moment the victim acquires certain knowledge of the crime's objective and subjective elements, and that the excluded witness's testimony was deemed superfluous.

Regesto Legislator

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Art. 124 cod. pen.; Art. 111 comma 4 Cost.; The term for filing a private complaint commences when the victim obtains certain knowledge of the crime's objective and subjective elements, and the burden of proving untimeliness lies with the accused.

Parole chiave

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private complaint timeliness misappropriation aggravated principle of contradiction burden of proof untimeliness superfluous testimony istruzione penale per appropriazione indebita tardivo pagamento delle spese azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

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Art. 124 cod. pen.
Art. 111 comma 4 Cost.
Art. 6 Conv. EDU
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 111 comma 4 Cost
2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge in relazione al principio del contraddittorio ex artt. 111 comma 4 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 37353 del 05/11/2020, Gozzini
Sez. 5, Sentenza n. 40274 del 19/09/2005, PM in proc. Riggi ed altro
280461; Sez. 5, Sentenza n. 40274 del 19/09/2005, PM in proc. Riggi ed altro, 232542; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 9572 del 25/01/2008, PG in proc. Verzellino
Riggi ed altro, 232542; Sez. 5, Sentenza n. 9572 del 25/01/2008, PG in proc. Verzellino, Rv.
Cass. Pen., 2, 5.7.2019 n. 37.584, Di Lorenzo
Cass. Pen., 5, 1.10.1999 n. 14.660, Carniato
37.584, Di Lorenzo; Cass. Pen., 5, 1.10.1999 n. 14.660, Carniato che, infatti, aveva correttamente precisato che il termine di cui all'ad 124 cod.
Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis
Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis; Cass.
Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi
12.634, Bechis; Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi; Cass.
Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana
31.964, Bianchi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass.
Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi
33.466, Ladogana; Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi).
Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc. Moggi ed altri
Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri
Moggi ed altri ma, anche, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCASSANI ELISABETTA nato a MILANO il 28/08/1976 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; Y

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto Elisabetta Sancassani responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e la aveva perciò condannata alla pena stimata equa e di giustizia oltre che al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile.

2. Ricorre per cassazione il difensore della Sancassani articolando due motivi: 2.1 con il primo motivo lamenta vizio di motivazione con riguardo alla tempestività della querela: rileva, infatti, che il reato - anche alla luce del succedersi di diverse modifiche normative - doveva ritenersi procedibile a querela di parte il termine per la cui proposizione, alla luce del tenore delle deposizioni acquisite nel corso del processo, doveva esser fatto risalire alla fine del mese di giugno del 2018 con conseguente tardività della "integrazione" formalizzata in data 11.10.2018.

Il motivo è inammissibile. La Corte di Appello ha preso in esame la medesima doglianza che era stata già avanzata con l'atto di appello sostenendo che la querela era tempestiva dovendosi il termine (che è di tre mesi e non già di novanta giorni: Sez. 2 - , Sentenza n. 37353 del 05/11/2020, Gozzini, Rv. 280461; Sez. 5, Sentenza n. 40274 del 19/09/2005, PM in proc. Riggi ed altro, 232542; Sez. 5, Sentenza n. 9572 del 25/01/2008, PG in proc. Verzellino, Rv. 239114) far decorrere dalla ricezione della raccomandata in cui era stata formalizzata ed intimata la risoluzione del contratto solo in quel momento avendo avuto la società querelante la possibilità di maturare la certezza dell'intervenuta interversione del possesso.

La Corte ha deciso, sul punto, in coerenza con il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 5.7.2019 n. 37.584, Di Lorenzo; Cass. Pen., 5, 1.10.1999 n. 14.660, Carniato che, infatti, aveva correttamente precisato che il termine di cui all'ad 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini ovvero di eventi che abbiano consentito di acquisire contezza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva così consentendo alla persona offesa di determinarsi liberamente sulle iniziative da assumere;

Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis; Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi). D'altra parte, è ricorrente l'affermazione secondo cui, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc. Moggi ed altri ma, anche, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri).

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto che la piena e compiuta consapevolezza del reato ascritto alla ricorrente risalisse al deposito della relazione contabile del dr. Oldoini essendo quello il momento in cui il Furlan era venuto a conoscenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato e, in particolare, che l'ammanco di cassa già rilevato nel mese di giugno non fosse conseguenza di un errore di registrazione. In tal modo, il ricorso finisce con il contrapporre una diversa ed alternativa ricostruzione difensiva rispetto a quella operata dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette in diritto e non censurabili in punto di fatto. 2.2 Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge in relazione al principio del contraddittorio ex artt. 111 comma 4 Cost. e 6 Conv.

EDU sostenendo che nel corso del processo non era stato possibile alla difesa interrogare il legale rappresentante della società presunta persona offesa. Il motivo è inammissibile. La Corte di Appello ha spiegato, infatti, che il legale rappresentante della società non era a conoscenza dei fatti (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata) ed il ricorso non riesce ad evidenziare i profili di rilevanza della sua escussione tali da superare l'apprezzamento dei giudici di merito circa la superfluità del suo contributo dichiarativo.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favor