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Ordinanza — n. 33467/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33467/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA EMANUELE nato a REGGIO CALABRIA il 15/06/1980 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva riconosciuto Emanuele Laganà responsabile del delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata ai sensi dell'art. 628 comma secondo n. 3 quinquies cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 59 comma 2 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33467/2022 — snpen · Corte di Cassazione: ed alla mancata consapevolezza della età della vittima (cfr., ivi); con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte di Appello ha correttamente evocato il principio sancito dall'art. 59 comma 2 cod. pen. con considerazioni rispetto alle quali il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione non cogliendo invece il profilo di diritto evidenziato dai giudici del gravame con cui omette di confrontarsi.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa licenziamento immediato per truffa tentata estorsione grave tentazione pericolo di traffico di stupefacenti riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 59 comma 2 cod. pen
ed alla mancata consapevolezza della età della vittima (cfr., ivi); con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte di Appello ha correttamente evocato il principio sancito dall'art. 59 comma 2 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA EMANUELE nato a REGGIO CALABRIA il 15/06/1980 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva riconosciuto Emanuele Laganà responsabile del delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata ai sensi dell'art. 628 comma secondo n. 3 quinquies cod. pen..

2. Ricorre per cassazione il difensore del Laganà lamentando violazione di legge, omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione per manifesta illogicità e grave travisamento della prova in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. La difesa ha trasmesso una memoria con istanza di rimessione del processo alla II Sezione contestando la prognosi di inammissibilità operata in via preliminare e la assegnazione alla VII Sezione. Il ricorso è inammissibile.

Unitamente alla violazione di legge, la difesa denunzia infatti vizio di motivazione che assume mancante, contraddittoria ed illogica: più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett.

c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc. Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800, Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri). Per altro verso, il ricorso finisce per riproporre in questa sede le stesse ragioni già discusse e motivatamente ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici dovendo la mancanza di specificità del motivo essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In tal senso dicasi sia per quanto concerne il rigetto della richiesta di acquisizione del verbale di interrogatorio reso dal Laganà in separato procedimento (cfr., pag. 3 della sentenza) che in ordine alla sollecitata riqualificazione della condotta nel delitto di truffa (cfr., ivi, pagg. 4-5) che era stata risolta in coerenza con il criterio distintivo tra le due fattispecie più volte ribadito da questa Corte (cfr., per tutte, Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua Giuseppe, Rv. 279492 - 01, secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato); e, ancora, alla ventilata incapacità di intendere e di volere (cfr., ivi, pag.

5) ed alla mancata consapevolezza della età della vittima (cfr., ivi); con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte di Appello ha correttamente evocato il principio sancito dall'art. 59 comma 2 cod. pen. con considerazioni rispetto alle quali il ricorso si pone in termini di mera contrapposizione non cogliendo invece il profilo di diritto evidenziato dai giudici del gravame con cui omette di confrontarsi.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore d