Ordinanza — n. 33464/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MORIONE ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/10/1986 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO 1. Monaco Morione Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21/01/2021 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui ai capi A) (artt. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.) e B) (art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente con un motivo del tutto generico lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Monaco Morione Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21/01/2021 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui ai capi A) (artt. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.) e B) (art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente con un motivo del tutto generico lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MORIONE ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/10/1986 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Monaco Morione Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/09/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 21/01/2021 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui ai capi A) (artt. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.) e B) (art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente con un motivo del tutto generico lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
Infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Rv. 274636;
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de