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Ordinanza — n. 33460/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction for inadmissibility of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts incorrectly applied the robbery statute and failed to consider recidivism, but the Court found these grounds procedurally barred. Specifically, the claim regarding violent conduct was rejected for lacking sufficient factual basis in the record, while the recidivism issue was precluded because it was not properly raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: Appeals based on alleged errors in fact-finding regarding violent conduct are inadmissible if not immediately evident from the record, and issues of recidivism not formally raised in appeal are precluded from ex officio examination.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism procedural preclusion robbery conviction appeal factual basis review court costs and fines rapina risarcimento per atto illecito altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il motivo è precluso non avendo la questione della recidiva formato oggetto di censure in appello e non rientrando in quelle esaminabili di ufficio ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 628 cod. pen.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi: 2.1 il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. e difetto di motivazione: rileva che nessuna condotta violenta era stata tenuta volontariamente dal ricorrente la cui reazione era stata meramente istintiva.
art. 628 cod. pen
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi: 2.1 il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Il motivo è precluso non avendo la questione della recidiva formato oggetto di censure in appello e non rientrando in quelle esaminabili di ufficio ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENSOUMANE SAMIR nato il 18/01/1977 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino che, in data 1.10.2020, aveva riconosciuto Samir Bensoumane responsabile del delitto di rapina impropria e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi: 2.1 il primo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. e difetto di motivazione: rileva che nessuna condotta violenta era stata tenuta volontariamente dal ricorrente la cui reazione era stata meramente istintiva. Il motivo è inammissibile in quanto sconta una ricostruzione del fatto non immediatamente evincibile dalla lettura delle due sentenze di merito e, perciò, tale imporre a questa Corte una propria rivalutazione delle emergenze istruttorie.

2. il secondo motivo lamenta l'errata applicazione della recidiva segnalando la risalenza dei precedenti penali e l'omessa valutazione della Corte di merito circa i presupposti per la sua applicazione. Il motivo è precluso non avendo la questione della recidiva formato oggetto di censure in appello e non rientrando in quelle esaminabili di ufficio ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro